Numero CAS 74-98-6
Numero CE 200-827-9
Numero UN 1978 (Gas)
Etichettatura secondo ADR
Gas Infiammabile
Etichettatura secondo CLP - Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Gas Infiammabile
Gas Sotto Pressione
Gas | Q.tà | U. M. |
C3H8 Propano |
≥ 99,5 | % v/v |
H2O Umidità |
≤ 10 | ppm v/v |
Impurezze Incondensabili |
≤ 5 | ppm v/v |
Legge 21 marzo 1958, n. 327
Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti. (GU n. 92 del 16/04/1958)
note: Testo in vigore dal 01/05/1958 al 29/03/2006, abrogato da Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.
note: Testo in vigore dal 28/03/1962
note 2: esenta dall'autorizzazione prefettizia i depositi di GPL di capacità inferiore o uguale a 500 kg (vedere estensione fornita dal Decreto Legislativo 22/02/2006 n. 128)
Legge 1° ottobre 1985, n. 539
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole". (GU n. 246 del 18/10/1985)
note: Testo in vigore dal 19/10/1985 al 29/03/2006, abrogato da Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
Legge 5 marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti. (GU n. 59 del 12/03/1990)
note: Testo in vigore dal 13/03/1990 al 26/02/2007, abrogato da Legge 26 febbraio 2007, n. 17
Legge 26 febbraio 2007, n. 17
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa. (GU n. 47 del 26/02/2007 - Suppl. Ordinario n. 48 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2007
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. (GU n. 74 del 29/03/2006)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2006
note 2: estende la Legge 28/03/1962 n. 169, esentando dall'autorizzazione prefettizia i depositi di GPL di capacità inferiore o uguale a 1.000 kg
Decreto Ministeriale 21/05/1974
Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1975
Decreto Ministeriale 12/02/1982
Adeguamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. (GU n. 56 del 26/02/1982)
Decreto Ministeriale 29/02/1988
Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3. (GU n. 57 del 09/03/1988)
Decreto Ministeriale 22/01/2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12/03/2008)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2008
Decreto Presidente Repubblica 01/08/2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 221 del 22/09/2011)
Circolare 20/09/1956, n. 74
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.
Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151
Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011
Il testo in rosso significa che il provvedimento è stato abrogato anche parzialmente.